OBBLIGHI DI TRASPARENZA - Legge 124/2017

 

La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno. Dal 1 gennaio 2022 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

·         società di Capitali (Spa, Srl, Sapa)

·         società di persone (Snc, Sas)

·         ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)

·         società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Sono soggetti all’obbligo:
sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017. Per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

A partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

·         la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€

·         la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Con la legge 97 del 17 giugno 2021, pubblicata sulla G.U. del 21 giugno, che riguarda l’applicazione delle sanzioni previste dalla l. 124/2017, per l’anno 2021 l’applicazione delle sanzioni è stata posticipata al 1 gennaio 2022.

 

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